Vendite internazionali in Giappone: consigli utili per la ripartenza nel Sol Levante post Covid-19

Come affrontato in precedenza su questo blog, il Giappone si conferma un ottimo partner strategico per le imprese italiane. Già nel 2019 l’Accordo di Partenariato Economico tra Giappone e Unione europea aveva permesso al nostro export di crescere del 19% soprattutto nei settori legati ad agro-alimentare, moda e arredamento.

Ad oggi però, in un’ottica di ripartenza post Coronavirus, gli sforzi si concentrano anche su altri settori come le biotecnologie, l’intelligenza artificiale, la robotica, le energie rinnovabili, l’aero-spazio e le tecnologie medicali applicate alla ageing society.

Importante complice di tale ripartenza è proprio il Governo giapponese, che ha erogato ben 900 miliardi di euro per la ripresa economica, a cui dovranno aggiungersi anche le rinviate Olimpiadi 2021 che potranno fornire ulteriori opportunità di business.

Dal punto di vista legale e contrattuale, nonostante il Giappone sia uno dei Paesi più sviluppati al mondo (G7) e abbia un sistema giuridico equo, nel concludere un contratto di compravendita con un partner giapponese bisogna considerare quanto segue:

1. il Giappone ha aderito nel 2008 alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980). Per questo motivo, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione, tale Convenzione si applicherà ai rapporti di compravendita tra imprese italiane e giapponesi, con la conseguente applicazione di tutte le regole sulla modalità di conclusione del contratto, sui parametri di conformità della merce e i tempi di denuncia dei difetti da parte del compratore, nonché su diritti ed obblighi di venditore e compratore;

2. il Giappone ha inoltre aderito alla Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali.  Le parti potranno quindi valutare se prevedere o meno l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie in caso di contenzioso, sempre a condizione che l’operazione economica ne giustifichi i costi. Per un ulteriore approfondimento su pro e contro di tale scelta e sulla previsione di una clausola arbitrale per effettuarla, si rimanda al “decalogo” (in progress) sul nostro blog in materia di arbitrato internazionale;

3. in caso di controversia davanti al giudice giapponese, il sistema di giustizia evidenzia dati nel complesso positivi, con tempi di circa 360 giorni per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado, inclusa la fase esecutiva ad esso relativa, contro i circa 580 giorni dei Paesi OECD ad alto reddito. I costi sono leggermente più elevati (circa il 23,4% del valore della causa rispetto al 21,5% registrato negli altri Paesi) e la qualità del procedimento risulta essere nel complesso positiva, anche se si evidenzia l’assenza di tribunali specializzati nelle cause di natura commerciale;

4. per quanto riguarda l’ordinamento interno, in Giappone non vi è una disciplina specifica del contratto di distribuzione e questo non compare tra i contratti tipici disciplinati nel codice civile. I contratti di distribuzione sono comunque disciplinati dalle norme generali di diritto dei contratti, contenute nel codice civile, che lasciano ampia libertà alle parti nella disciplina del loro rapporto.

Con specifico riguardo al possibile riconoscimento di una indennità di fine rapporto nei confronti del distributore, va rilevato come né la legge né la giurisprudenza riconoscano tale diritto.

Per quanto riguarda il contratto di agenzia, anche qui manca una norma di legge che riconosca all’agente il diritto all’indennità di fine rapporto in caso di scioglimento del contratto di agenzia (sia esso a tempo determinato o indeterminato).

Viene invece riconosciuto dalla giurisprudenza giapponese un diritto al risarcimento del danno in favore dell’agente nel caso in cui il recesso del preponente dal contratto di agenzia sia ingiustificato qualora l’agente abbia fatto affidamento sulla normale prosecuzione del contratto. Si tratta quindi non di un’indennità di fine rapporto ma di un ben diverso risarcimento del danno fondato sull’illegittimo recesso del preponente.

La modalità migliore per impostare i rapporti con agenti e distributori rimane sempre quella di predisporre e proporre al partner fin dall’inizio della relazione commerciale contratti completi, fatti su misura in base alle esigenze aziendali e di marketing, al settore di riferimento, alla migliore prassi contrattuale internazionale ed al contesto specifico del Paese, tenendo conto anche degli aspetti culturali per condurre la negoziazione.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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