Legal tips per #Fare affari in sicurezza
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Uno studio congiunto di Banca Dati Previsioni e World Economic Outlook ha permesso di individuare i mercati che offrono le migliori opportunità per le imprese esportatrici italiane nel 2021: in testa alla classifica troviamo quasi tutti Paesi dell’Asia e quattro di loro (Vietnam, Filippine, Thailandia e Indonesia) fanno parte dell’ASEAN, Association of South-East Asian Nations.
Con una crescita stabile del PIL intorno al 6%, l’Indonesia rappresenta inoltre la più grande economia del Sud-Est Asiatico, nonché la decima economia più grande al mondo.
Tale successo deriva soprattutto dall’incremento degli scambi commerciali con gli Stati esteri – si pensi al recente trattato bilaterale sugli investimenti siglato con Singapore (“BIT”) e ai rapporti con l’Italia (terzo partner commerciale UE dell’Indonesia).
Dal punto di vista legale e contrattuale, tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione nel procedere con la conclusione di un contratto di vendita internazionale con un partner indonesiano.
L’Indonesia non ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, la “Convenzione”), di conseguenza tale Convenzione non sarà automaticamente applicabile ai rapporti di compravendita con partners indonesiani.
In questi casi, qualora si voglia predisporre l’applicazione della Convenzione al contratto di vendita, occorrerà prevedere una clausola specifica di scelta della Convenzione e della legge italiana (per quanto non regolato dalla Convenzione).
In caso contrario, dovrà essere accertato quale sia la legge applicabile secondo il sistema di diritto internazionale privato del giudice chiamato a decidere la controversia.
Inoltre, nel caso di rapporti di agenzia o distribuzione, va considerato che in Indonesia vi è l’obbligo per gli operatori esteri di nominare un agente/distributore locale al fine di commerciare le merci all’interno del Paese.
Il contratto di agenzia/distribuzione concluso dovrà peraltro essere autenticato nel Paese d’origine del preponente (Italia) e legalizzato da un addetto commerciale indonesiano (o da un rappresentante autorizzato dell’ambasciata indonesiana avente sede in Italia).
Per quanto riguarda il sistema giustizia, i tempi di giudizio sono di circa 390 giorni per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado inclusa la fase esecutiva. Tuttavia, si evidenziano costi molto elevati.
Una valida alternativa può essere quella di prevedere all’interno del contratto l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie rispetto al ricorso al giudice nazionale, dato che l’Indonesia ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali.
Il consiglio pratico è quindi quello di valutare attentamente i requisiti necessari per accedere al mercato indonesiano e di disciplinare nel dettaglio la relazione commerciale indicando chiaramente, tra gli altri elementi, legge applicabile e metodo di risoluzione delle controversie con un occhio di riguardo per l’arbitrato qualora i pro e contro portino la bilancia della scelta in favore dei pro.
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