Indonesia: Contratti di vendita internazionale

Legal tips per #Fare affari in sicurezza

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Uno studio congiunto di Banca Dati Previsioni e World Economic Outlook ha permesso di individuare i mercati che offrono le migliori opportunità per le imprese esportatrici italiane nel 2021: in testa alla classifica troviamo quasi tutti Paesi dell’Asia e quattro di loro (Vietnam, Filippine, Thailandia e Indonesia) fanno parte dell’ASEAN, Association of South-East Asian Nations.

Con una crescita stabile del PIL intorno al 6%, l’Indonesia rappresenta inoltre la più grande economia del Sud-Est Asiatico, nonché la decima economia più grande al mondo.

Tale successo deriva soprattutto dall’incremento degli scambi commerciali con gli Stati esteri – si pensi al recente trattato bilaterale sugli investimenti siglato con Singapore (“BIT”) e ai rapporti con l’Italia (terzo partner commerciale UE dell’Indonesia).

Dal punto di vista legale e contrattuale, tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione nel procedere con la conclusione di un contratto di vendita internazionale con un partner indonesiano.

L’Indonesia non ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, la “Convenzione”), di conseguenza tale Convenzione non sarà automaticamente applicabile ai rapporti di compravendita con partners indonesiani.

In questi casi, qualora si voglia predisporre l’applicazione della Convenzione al contratto di vendita, occorrerà prevedere una clausola specifica di scelta della Convenzione e della legge italiana (per quanto non regolato dalla Convenzione).

In caso contrario, dovrà essere accertato quale sia la legge applicabile secondo il sistema di diritto internazionale privato del giudice chiamato a decidere la controversia.

Inoltre, nel caso di rapporti di agenzia o distribuzione, va considerato che in Indonesia vi è l’obbligo per gli operatori esteri di nominare un agente/distributore locale al fine di commerciare le merci all’interno del Paese.

Il contratto di agenzia/distribuzione concluso dovrà peraltro essere autenticato nel Paese d’origine del preponente (Italia) e legalizzato da un addetto commerciale indonesiano (o da un rappresentante autorizzato dell’ambasciata indonesiana avente sede in Italia).

Per quanto riguarda il sistema giustizia, i tempi di giudizio sono di circa 390 giorni per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado inclusa la fase esecutiva. Tuttavia, si evidenziano costi molto elevati. 

Una valida alternativa può essere quella di prevedere all’interno del contratto l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie rispetto al ricorso al giudice nazionale, dato che l’Indonesia ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali.

Il consiglio pratico è quindi quello di valutare attentamente i requisiti necessari per accedere al mercato indonesiano e di disciplinare nel dettaglio la relazione commerciale indicando chiaramente, tra gli altri elementi, legge applicabile e metodo di risoluzione delle controversie con un occhio di riguardo per l’arbitrato qualora i pro e contro portino la bilancia della scelta in favore dei pro.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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