L’importanza della scelta del metodo di risoluzione delle controversie internazionali: giudice nazionale o arbitrato internazionale?

Quante volte, nel corso della negoziazione di un contratto internazionale, le parti dimenticano di trattare la questione legata al metodo di risoluzione delle controversie oppure, non riuscendo a trovare una soluzione condivisa circa il tribunale competente a decidere eventuali controversie, ciascuna delle due Parti non accettando il tribunale del Paese della controparte, decidono di non scrivere nulla in proposito all’interno del contratto?

Oppure semplicemente, capita sovente che la Parte che si ritiene più “debole” da un punto di vista contrattuale omette l’argomento per il timore di rischiare di perdere l’affare o perché si tratta di un aspetto per così dire di scarso “impatto” da un punto di vista commerciale: negoziare con la controparte il luogo “dove si andrà a litigare” ancora prima di dare corso al rapporto non è infatti un gran modo di intraprendere una relazione commerciale.

Preliminarmente, quando si opera nel contesto della contrattualistica internazionale, occorre invece spogliarsi di questi ed altri luoghi comuni, che possono forse avere un qualche rilievo nei mercati nazionali ma che all’estero non hanno alcun tipo di valore: tutti i soggetti che operano sui mercati internazionali sono infatti perfettamente consapevoli dell’importanza della scelta del metodo di risoluzione delle controversie all’interno del contratto che regola il rapporto commerciale.

Le clausole contrattuali, compresa quella di risoluzione delle controversie, non sono infatti altro che guide lines per la corretta esecuzione dei compiti di ciascuna parte e vengono redatte non solo nell’interesse della parte più forte o in danno di quella più debole, ma nell’interesse comune del compimento dell’affare in completa sicurezza.

Tornando alla scelta del metodo di risoluzione delle controversie, è bene tenere a mente che la mancata scelta comporterà in alcuni casi l’impossibilità di far valere le proprie ragioni.

Si pensi ad esempio, ad una vendita internazionale di beni nel settore della moda, ad esempio jeans, conclusa tra un venditore italiano e un compratore avente sede negli Stati Uniti, con pagamento pattuito alla consegna della merce e senza previsione nel contratto di alcun metodo di risoluzione delle controversie.

In una ipotesi del genere, qualora il compratore maliziosamente lamenti la presenza di difetti nella merce, rifiutandosi di corrispondere il prezzo pattuito, all’esportatore italiano non resterà che scegliere tra concedere un forte sconto (ben sapendo che la merce è perfettamente integra) oppure iniziare un contenzioso davanti ad una Corte Statunitense affrontando costi di giustizia altissimi, alla luce delle tariffe particolarmente “salate” degli avvocati americani.

In altre ipotesi, in caso di mancata scelta per iniziativa delle parti, saranno le convenzioni internazionali ovvero le singole normative nazionali di diritto internazionale privato, a dirimere la questione circa l’individuazione del tribunale competente, circostanza che non sempre conduce a soluzioni gradite alla parte che è chiamata a far valere le proprie ragioni.

Per quanto concerne la scelta tra giudice nazionale e arbitro, occorre sottolineare che non vi è una soluzione migliore in assoluto, sebbene da più parti si ritenga che l’arbitrato costituisca il metodo “principe” per la soluzione di controversie internazionali, ma che ogni soluzione deve essere valutata con attenzione ed eventualmente “ritagliata su misura” per il caso di specie.

In linea generalissima i principali vantaggi dell’arbitrato possono essere riassunti nei seguenti aspetti:
– Neutralità degli arbitri
– Competenza specifica degli arbitri
– Procedura informale (libertà delle parti nello stabilirne tempi e modi)
– Segretezza del procedimento
– Possibilità di escludere il ricorso ai giudici del paese della controparte
– Riconoscibilità all’estero.

Dall’altro lato, il portare una “causa internazionale” davanti a giudici nazionali è consigliabile nei casi seguenti:
– Parti che si trovano in una situazione meramente «difensiva»
– Stati non aderenti alla Convenzione di New York
– Non arbitrabilità della controversia
– Controversie di limitato valore economico

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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