Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” in data 22/06/21
Nel caso di rapporti di agenzia commerciale che non prevedano la legge italiana come legge applicabile l’eventuale diritto all’indennità di fine rapporto dovrà essere accertato secondo la legge inglese.
In alcuni casi può accadere che il rapporto di agenzia internazionale sia stato costituito a seguito dello scambio di succinte emails o si sia trasformato da procacciamento d’affari in agenzia senza indicazione della legge applicabile fin dall’inizio della relazione.
Nell’attuale scenario post-Brexit, visto che il Regolamento europeo Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stato recepito nell’ordinamento interno inglese, nelle situazioni commerciali sopra viste si applicherà la legge inglese ed è bene tenere conto di alcune cautele.
Secondo le Regulation 1993 del Regno Unito (SI 1993/3053) applicabili a Inghilterra, Galles e Scozia alla fine del rapporto l’agente ha diritto, a certe condizioni, a ricevere un’indennità di fine rapporto – diritto inderogabile – secondo un sistema che prevede due diverse opzioni.
Salva diversa scelta delle parti nel contratto, l’indennità secondo la legge inglese sarà dovuta e conteggiata come risarcimento del pregiudizio subito (“compensation”) dall’agente a causa dello scioglimento del contratto. Essa sarà determinata e conteggiata in modo da risarcire la perdita di provvigioni, gli investimenti non ammortizzati e le spese fatte dall’agente. Le corti inglesi determinano il valore in questione come prezzo di acquisto da parte di un terzo dell’agenzia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (Lonsdale v Howard & Hallam Ltd [2007], House of Lords). Questa sarà quindi l’indennità dovuta all’agente, sempre e in automatico nell’ambito delle relazioni tra preponenti italiani e agenti inglesi nei casi sopra visti.
Le parti possono però optare per iscritto per il diverso tipo di indennità basato sull’eventuale apporto di nuovi clienti o di nuovo fatturato da parte dell’agente il cui beneficio rimarrà al preponente dopo la cessazione del rapporto (“indemnity”).
Quest’ultimo tipo di indennità, sempre che ne sorga il diritto in favore dell’agente, non potrà superare l’equivalente di un’indennità annua calcolata sulla base delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni o nella media del periodo se il rapporto ha avuto durata inferiore.
In linea generale, l’applicazione del criterio automatico della “compensation” ai rapporti che non prevedono espressamente l’opzione alternativa della “indemnity” potrebbe portare a un esborso più elevato a carico del preponente. Fondamentale risulta quindi mettere il faro sui rapporti in corso con agenti UK in modo da limitare i potenziali futuri esborsi a titolo di indennità.
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Buon giorno,
la indemnity ,secondo la legge inglese, deve essere liquidata in un unica tranche?
O la mandante puo’ decidere di pagare in piu’ mensilita?
Buongiorno,
in linea di principio il pagamento dell’indennità, se legalmente dovuta, dovrebbe essere effettuato in un’ unica soluzione ma le parti possono concordare diversamente.
cordiali saluti
Marcello Mantelli
Quindi, se io non accetto una dilazione dell’indennita’ dovuta ed accettata , la legge inglese prevede che la mandante mi debba liquidare in un’unica soluzione?
La risposta precedente era generica e a titolo di cortesia. Come potrà comprendere non possiamo fornire una consulenza senza aver studiato il caso.
per quanto riguarda i 3 months notice ricevuta (avevo chiesto 6 mesi di preavviso, essendo agente esclusivo per l’Italia da 18 anni)mi e’ stata negata, nonostante anche l’Inghilterra abbia sottofirmato gli accordi Europei, mi hanno risposto che fa fede la corte inglese che prevede comunque non piu’ di 3 mesi. Mi vedo costretto ad accettare, non potendo chiaramente accollarmi delle spese di un legale che operi in Inghilterra. Ma quello che desidero essere certo,e’ che con la data della notifica di disdetta inviatami, sia certo che io sono loro agente x i tre mesi rimanenti e la mandante non puo’personalmente o con un nuovo agente operare sul territorio Italiano prima dello scadere dei 3 mesi. Ad esempio ,contattare i miei clienti e programmare una campagna vendite.
Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell’esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti.
cordiali saluti